Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

      1. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive

 

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modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole da: «da un mese» fino a: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro»;

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».